Condizioni generali di contratto

CONDIZIONI GENERALI D’ESERCIZIO
VALA ESTATE d.o.o. (s.r.l.), agenzia immobiliare
51511 Malinska, Jaz 1
OIB: 69653293505

I. Disposizioni generali

Le condizioni generali d’esercizio per la vendita e la locazione di beni immobiliari (di seguito: Condizioni Generali) si regola il rapporto d’affari tra l'agenzia nella mediazione relativa alla vendita e alla locazione di immobili (di seguito: il Mediatore) e la persona fisica e/o giuridica (di seguito: il Committente), dove il primo stipula un Contratto di mediazione immobiliare con il secondo. Le Condizioni Generali sono parte integrante del Contratto di mediazione.
Di seguito viene fornito il significato della terminologia relativa alle presenti Condizioni Generali:
Il Mediatore è l’agenzia immobiliare VALA ESTATE d.o.o. (s.r.l.) di Malinska, Via Jaz 1.
L'intermediazione nella vendita e nella locazione di immobili comprende tutte le attività del Mediatore relative al collegamento del Committente e delle parti terze, nonché alle trattative e ai preparativi per la stipula di negozi giuridici, ai quali soggiace un determinato immobile, e in particolare all’acquisto, alla vendita, alla permuta, all’affitto, al nolo, ecc.
Gli immobili rappresentano delle particelle della superficie terrestre, congiuntamente a quanto si trova sia sopra che sotto tale superficie, in conformità alle norme di Legge sulla proprietà e sugli altri diritti reali.
Il Committente è una persona fisica e/o giuridica che conclude un Contratto di mediazione (un venditore, acquirente, locatore, noleggiatore, locatario e altri possibili partecipanti nel trasferimento immobiliare).
La Parte terza rappresenta la persona che il Mediatore vuole collegare con il Committente al fine di stipulare dei negozi giuridici, aventi come oggetto un determinato l'immobile.
La commissione di intermediazione è l'importo che il Committente è obbligato a pagare al Mediatore per i servizi di intermediazione.

II. Offerta immobiliare

L'offerta dell’agenzia immobiliare VALA ESTATE d.o.o. si basa sui dati ricevuti per iscritto o verbalmente dal committente - venditore. Il Mediatore si riserva la possibilità di insorgenza di eventuali errori nella descrizione e nel prezzo dell’immobile, dovuti alla fornitura errata dei dati o alla modifica delle condizioni di vendita da parte del venditore o alla possibilità che la proprietà pubblicizzata sia già stata venduta o che il proprietario abbia rinunciato alla vendita senza informare l'agenzia in modo tempestivo. Il destinatario (Committente - cliente) si impegna a mantenere la riservatezza delle offerte e delle comunicazioni, e solo dietro l'approvazione scritta della VALA ESTATE d.o.o. tali dati possono venire trasferiti a terzi. Se il destinatario dell'offerta è già a conoscenza dell'immobile offerto dall'agenzia, è tenuto ad informare di ciò l'agenzia senza indugio.

III. Contratto di mediazione immobiliare

(1) Con il Contratto di mediazione immobiliare (di seguito: Il Contratto) VALA ESTATE d.o.o. (l’intermediario) si impegna di trovare e mettere in contatto il Committente e una terza parte allo scopo di negoziare e concludere un determinato negozio giuridico sul trasferimento o la costituzione di un particolare diritto sul bene immobile, e il Committente si impegna a risarcirgli una determinata commissione di intermediazione se tale negozio giuridico verrà concluso.
(2) Il contratto viene stipulato in forma scritta a tempo indeterminato. Il contratto si considera concluso nel momento della firma da entrambe le parti contraenti.
(3) Il rapporto obbligatorio tra il Mediatore e il Committente è soggetto alle disposizioni generali della legge sulle obbligazioni.

IV. Cessazione del contratto di mediazione

Qualora non venga specificato il riferimento temporale al quale si riferisce un contratto di mediazione tra le parti contraenti, tale contratto di mediazione immobiliare si considera concluso a tempo indeterminato. Il Committente può revocare l'ordine di mediazione in qualsiasi momento a condizione che la revoca non sia contraria al principio di coscienziosità. A questo proposito, la procedura di revoca dell'ordine non può coincidere in un momento poco opportuno, avendo l'intenzione di privare l'intermediario o di danneggiare consapevolmente il diritto al compenso. Se il Committente nel corso della durata dell'ordine di mediazione, o dopo la sua revoca, e non oltre due anni, conclude il negozio giuridico con una persona con la quale il Mediatore lo ha messo in contattato, o lo conclude tramite un altro intermediario, il quale lo ha messo in contatto con un terzo dopo il Mediatore, si riterrà che abbia agito in modo contrario alla coscienziosità (ai sensi dell’Art. 12. della Legge sui rapporti obbligatori), e sarà obbligato a versargli l’intera commissione di intermediazione. Il Committente deve retribuire le spese sostenute dal Mediatore, in base a quanto è stato pattuito tra le parti, effettuando tale pagamento separatamente. Se, entro e non oltre il termine di durata del contratto di mediazione, e dopo la sua risoluzione, il Committente conclude un negozio giuridico derivante dalle attività del Mediatore intraprese prima della cessazione del contratto di intermediazione, egli è obbligato a versare al Mediatore l’intero compenso di intermediazione.

V. Obblighi dell'agenzia (intermediario) VALA ESTATE d.o.o.

Il Mediatore durante la mediazione nella conclusione del contratto di compravendita, del contratto di locazione o del contratto di affitto dell’immobile è tenuto a svolgere quanto segue:
1. Cercare di trovare e mettere in collegamento con il Committente una persona fisica o giuridica al fine di stipulare il negozio giuridico.
2. Far conoscere al Committente il valore medio di mercato per un immobile simile.
3. Prendere in visione i documenti comprovanti la proprietà o altri diritti reali sulla proprietà in questione ed avvisare il Committente su:

• evidenti carenze e possibili rischi relativi alla situazione tavolare di precaria accuratezza dell'immobile,
• diritti reali di terzi intavolati o altri diritti di terzi sull’immobile,
• le conseguenze giuridiche del mancato adempimento degli obblighi nei confronti di terzi,
• abusi relativi al permesso di costruzione e al permesso di uso, in conformità alla legge speciale,
• circostanze e limitazioni nelle transazioni immobiliari legali, in conformità a delle normative speciali.

4. Effettuare le operazioni necessarie relative alla presentazione dell’immobile sul mercato, alla pubblicazione adeguata dell’immobile ed alla esecuzione delle altre attività stando al contratto di mediazione immobiliare che esulano dalla normale presentazione, per le quali il Mediatore ha diritto a un compenso speciale prestabilito.
5. Rendere possibile l'ispezione degli immobili.
6. Intermediare nelle trattative e cercare di portare un contratto alla conclusione, se tale era impegno specifico.
7. Conservare i dati personali del Committente e, su ordine scritto del Committente, conservare come segreto commerciale i dati relativi ai beni immobili per i quali si è svolta la mediazione o i dati relativi all’immobile in generale o all’affare che rappresenta l’oggetto di mediazione.
8. Se la stipula del contratto presenta un terreno come suo oggetto, verificare la finalità del terreno in questione conformemente ai piani regolatori relativi a tale terreno.
9. Informare il Committente di qualsiasi circostanza di rilievo relativa all'affare intenzionato di cui è a conoscenza o di cui deve essere a conoscenza.
10. Informare il Committente sulle disposizioni della Legge sull’antiriciclaggio.

VI. Obblighi del Committente

Alla conclusione del Contratto di mediazione con il Mediatore, il Committente si assume i seguenti obblighi:
1. Informare il Mediatore delle circostanze di rilievo per lo svolgimento della mediazione e presentare informazioni accurate sul bene immobile e, qualora in suo possesso, far visionare dal Mediatore il permesso di costruzione e il permesso di utilizzo dell’immobile che è oggetto del contratto, nonché far visionare dal Mediatore le prove sull’adempimento degli obblighi nei confronti di parti terze.
2. Far visionare dal Mediatore i documenti comprovanti la sua proprietà sull'immobile, ossia un altro diritto reale sull’immobile che è oggetto del contratto, ed avvisare il Mediatore di tutti gli oneri registrati o di quelli non registrati esistenti sull’immobile.
3. Assicurare al Mediatore e ai terzi interessati l’ispezione dell’immobile.
4. Informare il Mediatore di tutti i dati essenziali sull’immobile richiesto, inclusa la descrizione dell’immobile ed il prezzo.
5. Contemporaneamente alla stipula del contratto preliminare o del contratto vero e proprio, pagare al Mediatore il compenso.
6. Rimborsare al Mediatore le spese sostenute durante l’intermediazione che superano le normali spese di intermediazione.
7. Informare per iscritto il Mediatore di eventuali modifiche al negozio per il quale quest’ultimo è stato autorizzato, ed in particolare delle modifiche sulla proprietà dell’immobile.
Il Committente non è obbligato a prendere parte alle trattative con la Terza Parte trovata dal Mediatore nella conclusione del negozio di mediazione, né a concludere un negozio giuridico. Il Committente sarà tenuto a risarcite i danni nel caso non abbia agito in buona fede ed a rimborsare tutte le spese sostenute durante la mediazione, che non possono superare il compenso concordato.
Il Committente dovrà risarcire i danni nel caso di azioni fraudolente, di occlusione o di fornitura di informazioni errate relative all’attività di mediazione, con lo scopo di concludere il negozio di mediazione.

VII. Commissione di intermediazione

L'Agenzia acquisisce il diritto al compenso di intermediazione – la commissione in toto, nel momento della conclusione del negozio di mediazione (con la firma del Contratto Preliminare o del Contratto definitivo) che obbliga il Committente a concludere il negozio giuridico in cui l’agenzia ha svolto il ruolo di mediatore. Il compenso va versato all'agenzia nel momento o immediatamente dopo la conclusione del negozio giuridico per il quale l'agenzia svolto la mediazione.
Il negozio giuridico si considera concluso quando il committente e una terza parte hanno concordato l'oggetto del contratto e il prezzo, ossia al momento della stipula del contratto, del contratto preliminare e/o del versamento della caparra per il negozio giuridico mediato. Stando alle disposizioni vigenti, viene considerato negozio giuridico mediato anche la conclusione del contratto, del contratto preliminare e/o il versamento della caparra a terzi con i quali Mediatore ha messo il Committente in contattato, per quei beni immobili che sono proprietà di terzi o dei membri della sua famiglia di terzi, sebbene non siano esplicitamente elencati nel Contratto di mediazione.
La commissione di intermediazione include tutte le spese che l’agenzia VALA ESTATE d.o.o. ha sostenuto durante l’intermediazione. Ciò non si riferisce alle spese sorte nel caso in cui l'agenzia concordi con il committente l'esecuzione di un altro servizio in relazione alla prestazione che rappresenta l’oggetto della mediazione, e che non rientra nelle regolari attività di mediazione.

L'ammontare della commissione di intermediazione viene stabilito dal Contratto di mediazione. L'IVA non è inclusa nel prezzo.

Listino prezzi della VALA ESTATE d.o.o. :
Compravendita
La commissione è il pagamento di una percentuale dell'importo complessivo del prezzo di compravendita raggiunto.
Vendita
La commissione di intermediazione nella vendita (addebitata al venditore) è del 3%, ma non inferiore a EUR 1.500,00
Acquisto
la commissione di intermediazione per l'acquisto (addebitata all'acquirente) è del 3%, ma non inferiore a EUR 1.500,00
La commissione viene pagata dall'acquirente se è stata concordata o se il Mediatore ha ricevuto da parte dell’acquirente un ordine scritto o verbale di richiesta dell’immobile.
Permuta
Nel caso di permuta immobiliare la commissione viene pagata da ciascuna delle parti coinvolte nello scambio, e la percentuale viene calcolata al pari del 3% del valore dell’immobile sottoposto alla permuta.

VIII. Cooperazione con altre agenzie

VALA ESTATE d.o.o. è disposta a collaborare con le altre agenzie di intermediazione nel rispetto dei principi etici fondamentali (con i quali sono esclusi: la divulgazione dei dati aziendali falsi al fine di ottenere prestazioni e clienti, la denigrazione delle altre agenzie in qualsiasi modo con lo scopo di ottenere prestazioni e clienti, la valutazione immobiliare irreale con l’intento di ottenere prestazioni di intermediazione e di escludere le altre agenzie dal mercato, le dichiarazioni tramite i mezzi d’informazione per la promozione dei propri interessi a scapito delle altre agenzie).

IX. Disposizioni generali e la risoluzione delle controversie

I rapporti tra il Committente ed il Mediatore derivanti dal Contratto di mediazione che non sono regolati dalle presenti Condizioni Generali o dal Contratto di mediazione sono soggetti alle disposizioni della Legge sull'Intermediazione Immobiliare e della Legge sulle Obbligazioni. Le eventuali controversie andranno regolate dinnanzi alla reale competenza del Tribunale di Krk.

VALA ESTATE d.o.o., agenzia immobiliare


Numero identificativo personale, Numero partita IVA